L’Inail e il DPR 06/65 n.1124
Alcuni chiarimenti
L’infortunio sul lavoro è la causa violenta e lesiva in occasione di lavoro da cui può derivare un’inabilità permanente o assoluta, temporanea superiore ai 3 giorni oppure, addirittura la morte. L’INAIL è l’ente preposto a questo tipo di eventi.
La Malattia Professionale è un evento lento e progressivo contratto nell’esercizio e a causa, nesso di casualità diretto, di un’attività lavorativa che ne può essere la causa esclusiva oppure concorrente.
Tutte le malattie causate (o concausa) dall’attività lavorativa sono definite professionali.
Differenza tra infortunio e malattia professionale:
Mentre l’infortunio è un evento improvviso e violento che danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore, la malattia professionale è un evento lento, diluito nel tempo.
L’obbligo assicurativo
Sono tenuti all’assicurazione tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori dipendenti e parasubordinati, mentre i lavoratori autonomi e gli artigiani sono obbligati anche ad assicurare se stessi.
Invece, se bisogna effettuare l’iscrizione come impresa, basta inviare l’istanza con ComUnica e si possono trasmettere i dati alla Camera di Commercio, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate con semplice procedura di iscrizione unica.
L’Infortunio
Il lavoratore è assicurato all’INAIL anche per il tragitto da percorrere da casa a lavoro e da lavoro a casa, in questo caso l’infortunio si definisce in itinere. Anche nel caso in cui il lavoratore svolge lavori plurimi, quindi spostamenti e percorsi da un lavoro all’altro, oppure se l’azienda non è provvista di mense aziendali all’interno, il lavoratore è assicurato per il tragitto abituale e per la consumazione dei pasti.
In riferimento art. 53 del T.U. 1124/1965 il Datore di Lavoro messo a conoscenza dell’infortunio da parte del lavoratore, la cui guarigione non è prevista entro i 3 giorni, escluso quello in cui è avvenuto l’evento, ha l’obbligo entro 2 giorni dalla recezione della certificazione medica, di presentare denuncia alla Competente sede Inail attraverso web. Solo nel caso in cui si verifichi un infortunio mortale, il Datore di lavoro deve comunicare entro 24 ore con qualunque mezzo l’evento verificatosi.
L’Infortunio domestico
Lo Stato Italiano riconosce per la prima volta, con la legge 493 del 3/12/1999, la tutela degli infortuni che si verificano nell’ambito domestico, quindi è stato equiparato ad altre forme di lavoro.
Negli infortuni domestici rientrano tutte le attività svolte da uno o più soggetti, che sia uomo o donna, nella vita domestica, nell’ambito della propria abitazione, comprese anche soffitte, cantine, giardini, addirittura il luogo dove si trascorrono le vacanze.
Dal 1 gennaio 2001 l’assicurazione è diventata obbligatoria, devono iscriversi i soggetti di età compresa tra i 18 e 65 anni, che prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo. Non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (LSU) ed i lavoratori parte-time. La percentuale invalidante per avere diritto all’indennizzo deve essere pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi dal 1 gennaio 2007 oppure al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006.
Il costo annuale del premio è fissato a € 12,91. Tale premio è a carico dello Stato se fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non superi € 9296,22 annui, mentre non deve superare € 4468,11 se trattasi di reddito personale. Il versamento del premio deve essere effettuato entro il 31 gennaio.
La Malattia Professionale
Come già accennato precedentemente, si tratta di un evento lento e progressivo. La Cassazione con sent. n. 10798/91 chiarisce a seguito della sent. Corte Costituzionale n. 179/88 “deve essere considerata malattia professionale indennizzabile qualsiasi infermità di cui sia comunque provata la causa di lavoro”.
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non, a seconda che queste siano provocate da lavorazioni e indicate nelle tabelle, non tabellate nel caso in cui il lavoratore deve dimostrare l’origine professionale della malattia. In assenza di rischio specifico, il lavoratore deve dimostrare e provare il nesso causale tra la malattia professionale lamentata e la lavorazione a cui era addetto, l’esposizione a rischio.
Il lavoratore venuto a conoscenza della malattia deve comunicarlo al Datore di Lavoro con apposita certificazione medica il quale entro 5 giorni successivi deve presentare denuncia all’INAIL. Nel caso in cui il lavoratore denunci una determinata malattia professionale ed in sede amministrativa risulta affetto da malattia professionale sotto altra definizione formale, conserva ugualmente il diritto all’indennizzo. Sia la denuncia di infortunio che di M.P., dal 01/07/2013 devono essere trasmesse tramite web.