Termini, ambito e disciplina
Premessa
Può accadere talvolta, per i motivi più vari, che la macchina della Pubblica Amministrazione si muova con anomala lentezza. Il legislatore ha recentemente introdotto uno strumento giuridico particolarmente incisivo, che si affianca a quelli già previsti dall’ordinamento, a tutela dei cittadini: l’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti.
Termini di conclusione del procedimento
L’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti si inserisce in un quadro normativo che impone alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di concludere i procedimenti amministrativi in termini determinati. In particolare, l’art. 2, legge n. 241/1990 prevede, per le Pubbliche Amministrazioni, il dovere di concludere un procedimento, avviato d’ufficio o a istanza di parte, con l’adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni, salvo i casi in cui non sia diversamente previsto da disposizioni di legge ovvero dai provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo.
Alle Amministrazioni è, infatti, riconosciuta la possibilità di prevedere termini diversi per l’adozione del provvedimento, anche superiori a novanta giorni, qualora ciò sia indispensabile, tenuto conto della sostenibilità dei tempi per l’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento. In ogni caso, tali termini non possono superare i centottanta giorni.
Disciplina
L’indennizzo da ritardo è stato previsto dall’art. 28, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato l’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, introducendo il comma 1-bis. Questo dovrà essere corrisposto dalla Pubblica Amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più Amministrazioni, da quella responsabile del ritardo, nel caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste un obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici.
Ambito di applicazione
Sotto il profilo oggettivo, l’applicazione della disposizione riguarda i procedimenti avviati ad istanza di parte per i quali è previsto in capo alla Pubblica Amministrazione un obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio assenso, di silenzio rigetto e dei concorsi. Sotto il profilo soggettivo, la norma si applica a tutte le Amministrazioni Pubbliche e ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative. Corre obbligo segnalare che il legislatore, nella fase iniziale di applicazione della norma, ha ritenuto opportuno circoscriverne l’ambito di applicazione ai soli procedimenti amministrativi concernenti l’avvio e all’esercizio dell’attività d’impresa, che iniziano dal 21 agosto 2013, cioè successivamente all’entrata in vigore della legge n. 98/2013.
Ai sensi del comma 12 dell’art. 28 di quest’ultimo, decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della suddetta legge di conversione e successivamente al monitoraggio sull’applicazione della disposizione, la stessa potrà essere confermata, rimodulata, estesa ad ulteriori procedimenti amministrativi o per mezzo di regolamento da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, legge n. 400/88, eliminata.
Presupposti
I presupposti dell’indennizzo sono, innanzitutto, un termine di conclusione del procedimento e l’inutile decorso del termine stesso. Detti presupposti differiscono da quelli della diversa fattispecie del danno da ritardo disciplinata dall’art. 7, comma 1, lettera c) della legge n. 69/2009 che ha introdotto il comma 1 dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990. Infatti, affinché possa essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da ritardo, oltre all’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, è necessaria la prova del comportamento colposo o doloso dell’Amministrazione, dell’esistenza di un danno e dell’esistenza del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione ed il danno lamentato. Invece, affinché possa essere riconosciuto il diritto all’indennizzo, è sufficiente il mero decorso del termine di conclusione previsto per lo specifico procedimento attivato su istanza di parte, a prescindere dalla prova di un eventuale danno e del dolo o della colpa della Pubblica Amministrazione.
La corresponsione dell’indennizzo da ritardo presuppone, tuttavia, che sia stato previamente azionato il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 e che sia perdurata l’inerzia della Amministrazione.
In particolare, l’interessato, nel termine perentorio di venti giorni in cui scade il termine previsto per la conclusione del procedimento, ha l’onere di ricorrere al titolare del potere sostitutivo, richiedendo l’emanazione del provvedimento amministrativo non tempestivamente adottato e, per l’ipotesi in cui lo stesso titolare del potere sostitutivo non provveda entro un termine uguale alla metà di quello fissato per la conclusione del procedimento originario, la corresponsione dell’indennizzo da ritardo.
L’indicazione del soggetto titolare del potere sostitutivo dovrà essere contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale di ciascuna Amministrazione, precisamente nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Tipologie di procedimento». Nell’ipotesi in cui non sia stata operata l’individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo, questo viene assegnato, ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del 1990, al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o al funzionario col livello più elevato presente nell’amministrazione.
Il quantum
L’art. 28 del decreto-legge n. 69 del 2013 quantifica forfettariamente l’indennizzo da ritardo in una somma quantificata in euro trenta per ogni giorno di ritardo, per un massimo di euro duemila. Il momento iniziale del computo dei giorni di ritardo è da individuarsi nel giorno successivo alla scadenza del termine entro il quale il procedimento si conclude ed il momento finale nella data di emanazione dell’atto con cui la liquidazione dell’indennizzo viene disposta.
Nell’ipotesi in concorso del risarcimento del danno da ritardo con l’indennizzo da ritardo, le somme eventualmente liquidate a titolo di indennizzo saranno detratte da quelle eventualmente corrisposte a titolo di risarcimento.
Rimedi giudiziari
In conclusione, è opportuno ricordare quali sono gli strumenti a disposizione del privato nell’ipotesi in cui il provvedimento amministrativo non venga adottato anche dal titolare del potere sostitutivo, nel termine assegnatogli, né sia dallo stesso disposta la liquidazione dell’indennizzo da ritardo.
In questo caso, l’istante può, avverso il silenzio della pubblica amministrazione, proporre ricorso ai sensi dell’art. 117 codice del processo amministrativo, col quale si chiede che venga accertato l’obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione e che venga nominato un commissario ad acta per il caso in cui persista l’inadempimento della Pubblica Amministrazione, nonché, contestualmente, domanda per ottenere l’indennizzo. In alternativa, può essere presentato ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 118 codice del processo amministrativo, al fine di ottenere la sola tutela monitoria, cioè che venga ingiunto alla Pubblica Amministrazione di pagare la somma dovuta a titolo di indennizzo.
Avv. Ilaria Golia