Requisiti e presentazione della domanda
Il governo italiano, impegnato a fronteggiare l’epidemia di coronavirus che ha costretto l’intero paese a diventare zona rossa, con il conseguente blocco di tutte le attività commerciali non essenziali, ha posto in essere, con decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 c.d. Cura Italia, una misura di sostegno al reddito per lavoratori autonomi, co.co.co e lavoratori che risultano iscritti alla gestione separata con partita IVA.
Tale misura, denominata Indennità Covid-19, si è tradotta in un bonus di 600 euro che può essere percepito presentando apposita domanda all’INPS.
Chi ha diritto a percepire l’indennità
Hanno diritto a percepire il bonus da 600 euro le seguenti categorie:
- Liberi professionisti con partita IVA che risulta attiva alla data del 23 febbraio 2020. Tra questi, sono compresi i partecipanti agli studi associati, società semplici che svolgono attività di lavoro autonomo e che risultano regolarmente iscritte alla Gestione separata dell’INPS.
- Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto di lavoro attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla gestione separata dell’INPS.
- Coltivatori diretti, artigiani, commercianti, coloni, mezzadri. Tra coloro che hanno diritto a beneficiare del bonus sono anche compresi i lavoratori che risultano iscritti alla gestione autonomi commercianti e alla previdenza integrativa presso l’Enasarco.
- Lavoratori dipendenti stagionali che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Questi, possono accedervi a patto che: abbiano interrotto involontariamente un rapporto lavorativo in un arco temporale che va dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020. Non abbiano, alla data del 17 marzo 2020, un rapporto di lavoro dipendente e non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
- Operai agricoli e lavoratori agricoli a tempo determinato. Categorie di lavoratori che risultano iscritti agli elenchi annuali e possano dimostrare di aver compiuto, nell’anno 2019, un minimo di 50 giornate di lavoro effettivo e non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto.
- Imprenditori agricoli regolarmente iscritti alla gestione autonoma agricola.
- Lavoratori dello spettacolo che risultano iscritti al Fondo Pensioni dello spettacolo e che possano dimostrare di avere versato un minimo di 30 contributi giornalieri nell’anno 2019 al Fondo appena citato. Inoltre questa categoria deve aver prodotto, nell’anno 2019, un reddito derivante dall’attività che non sia superiore a 50.000 euro. Non devono inoltre risultare titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro dipendente ancora attivo alla data del 17 marzo 2020.
Affinché si possa accedere al bonus, le categorie citate non devono però essere soggette a un trattamento pensionistico diretto e ad altre tipologie di previdenza obbligatoria. Tra coloro che hanno diritto al bonus, sono compresi anche i lavoratori regolarmente iscritti alla gestione autonoma commercianti e alla previdenza obbligatoria presso l’Enasarco.
Requisiti per accedere all’Indennità COVID-19
Dovendo tenere conto dei limiti dovuti alle risorse stanziate per questo bonus, e dei conseguenti limiti dei budget a cui è soggetto, il governo ha scelto di dare precedenza, nell’erogazione dell’indennità, ad alcune categorie di lavoratori.
La prima categoria a cui è stata data priorità è quella dei professionisti e lavoratori autonomi con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Questi però, devono possedere i seguenti requisiti:
- Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020.
- Iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata con conseguente versamento dell’aliquota contributiva. Questa deve essere pari, per l’anno 2020, al 34,23%. Non devono inoltre risultare titolari di pensioni o iscritti ad altre tipologie previdenziali obbligatorie.
È bene inoltre precisare che l’indennità prevista di 600 euro non concorre alla formazione del reddito. Durante il periodo in cui si beneficia dell’indennità, non viene riconosciuto né il diritto all’assegno dedicato al nucleo familiare, né l’accredito alla contribuzione figurativa.
Oltretutto, per questa categoria il limite di spesa complessiva è stato stabilito, per l’anno 2020, alla cifra di 203,4 milioni di euro. Inoltre, l’articolo 28 del decreto Cura Italia riconosce l’indennità anche ai lavoratori autonomi che risultano iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago.
L’indennità non è soggetta ad alcuna imposizione fiscale. Inoltre, le indennità per le categorie elencate in precedenza non sono cumulabili tra di loro.
Le indennità previste dal decreto, risultano invece cumulabili con:
- erogazione di soldi destinati a stage, borse di studio tirocini professionali.
- premi e sussidi erogati per studio o addestramento professionale.
- premi e compensi percepiti per svolgimento di attività sportiva dilettantistica.
- prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di importo non superiore a 5.000 euro annuali.
Cumulo dell’indennità
I lavoratori autonomi titolari di partita IVA e i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono cumulare l’indennità con quella di disoccupazione DIS-COLL.
Questo comporta il fatto che la categoria dei collaboratori citati in precedenza, laddove ci sia la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e dei requisiti previsti dalla legge, possono usufruire della prestazione DIS-COLL, indipendentemente dall’indennità prevista dal decreto.
Per quanto invece riguarda i lavoratori stagionali che operano nel settore turistico e termale, e coloro che lavorano nello spettacolo, questi possono cumulare l’indennità con la disoccupazione Naspl.
Limitazioni e incompatibilità
L’indennità destinata alle partite Iva risulta incompatibile con le pensioni dirette a carico (anche pro quota), dell’Assicurazione generale obbligatoria, sia sostitutive che esonerative. Stesso discorso per l’indennità Ape sociale e l’assegno ordinario di invalidità.
Inoltre il bonus di 600 non può in alcun modo essere riconosciuto a chi risulta già percettore del reddito di cittadinanza.
Come accedere all’indennità COVID-19
Per ottenere l’indennità, occorre accedere al sito dell’Inps. L’istituto ha creato un apposito servizio online denominato “Indennità Covid-19”.
Per poter presentare la domanda, bisogna essere in possesso dei seguenti dati: codice fiscale, credenziali SPID o PIN Inps o CNS o Carta d’identità elettronica 3.0. Laddove il lavoratore che ha diritto all’indennità non possiede le credenziali richieste, questi deve effettuare tramite il portale INPS, la richiesta per ottenere il PIN online. (Messaggio 1381 del 26/3/2020).
Come richiedere il PIN
L’INPS offre due tipi di procedure per richiedere il Pin online.
La prima, denominata ordinaria, è riservata ai soggetti in possesso di PIN dispositivo o semplice, CIE, SPID o CNS, o in alternativa semplificata.
La richiesta del PIN INPS semplificato può essere eseguita accedendo al sito internet dell’INPS, utilizzando l’apposito servizio “Richiesta PIN”. In alternativa, il richiedente può chiamare il numero verde 803 164, oppure il numero 06 1641164. Quest’ultimo numero però, è a pagamento da rete mobile.
Dopo aver effettuato la richiesta, il lavoratore riceverà tramite mail o Sms, le prime 8 cifre del PIN. Con queste, si potrà richiedere di provvedere all’autenticazione indispensabile per poter compilare la domanda di indennità. Nel caso in cui il richiedente, passate 12 ore dalla richiesta, non ottenga la prima parte del PIN, questi deve chiamare il Contact center dell’istituto per poter effettuare la convalida della richiesta.
Dott. Carmelo Giuffrè