Uno strumento utile contro l’invadenza del telemarketing
Che la privacy costituisca un argomento molto delicato – soggetto periodicamente a interventi normativi – non rappresenta certo una novità; così come non è fenomeno nuovo il c.d. “telemarketing”, pratica tramite cui le aziende prendono d’assalto linee fisse e mobili, subissando gli utenti telefonici di offerte commerciali o ricerche di mercato, raggiungendo a volte livelli di invadenza eccessivi.
Nel nostro Paese tutti coloro che non vogliono più tollerare telefonate per ricerche di mercato o per finalità meramente commerciali, possono avvalersi del servizio pubblico di iscrizione nel Registro delle Opposizioni.
Grazie a questo innovativo strumento, l’utente iscritto entra a far parte di un elenco di numerazioni telefoniche che le aziende di telemarketing non possono utilizzare per le proprie comunicazioni.
Il “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” è stato ancora emendato col decreto del Presidente della Repubblica n. 149 del 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2019), nella misura in cui si è prevista l’allargamento dei principi in esso richiamati agli abbonati al telemarketing via posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica.
L’ampliamento dell’utilizzo dello strumento del telemarketing ha comportato negli anni scorsi il possibile esercizio del diritto di opposizione; difatti, era già stata inclusa in precedenza l’opportunità di utilizzare tale Registro anche ai numeri di cellulare e a tutti i numeri riservati, ovvero non presenti negli elenchi telefonici pubblici.
Relativamente all’aspetto della razionalizzazione dei canali di accesso attraverso cui gli abbonati possono presentare richiesta di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, prevista dall’articolo 7 del d.P.R. n. 178 del 2010, la scelta di sopprimere la possibilità di utilizzo della posta raccomandata e del fax è stata successivamente modificata, sulla base del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, nel senso di sopprimere esclusivamente il ricorso all’utilizzo del fax, e valorizzando il supporto di un modulo elettronico sul sito web del gestore, lettera raccomandata o posta elettronica, ovvero mediante semplice chiamata.
E’ possibile aggiornare, revocare, cambiare i dati
È sempre possibile aggiornare o cambiare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro pubblico, ovvero revocare l’iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza il gestore conferisce le credenziali di riconoscimento e autorizza l’operatore istante, il quale viene censito in un altro elenco per un tempo non superiore a dodici mesi.
Dunque, a seguito della consultazione del registro pubblico delle opposizioni, dovranno essere messe a disposizione dell’operatore le sole informazioni pertinenti.
È stata prevista, inoltre, l’implementazione delle misure informative – in relazione a quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 178 del 2010 – attraverso la realizzazione di una nuova apposita campagna diretta ad informare i consumatori, persone giuridiche, enti o associazioni dell’esistenza del diritto di opposizione mediante l’iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni rispetto all’impiego dell’indirizzo contenuto negli elenchi pubblici.
La disciplina del c.d. Registro delle opposizioni
Col recente decreto – intervenuto a modificare l’articolo 5 del d.P.R. n. 178 del 2010 – tutti gli operatori telefonici – per le finalità sopra indicate – dovranno preventivamente esaminare tale registro per poter riscontrare se è stato espresso un dissenso da parte degli intestatari dei dati di contatto alla ricezione di pubblicità, vendite o sondaggi, presentando richiesta presso il gestore del registro pubblico.
Col decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2010 è stato inoltre normato il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l’avviamento del registro pubblico delle opposizioni, con indicazione delle tariffe per accedere al registro pubblico.
Anche il codice della privacy contiene – nel titolo dedicato alle “Comunicazioni elettroniche” – l’espressa previsione per chi riceve chiamate di disturbo.
Per tali forme di comunicazioni l’articolo 130 statuisce che sia richiesto, attraverso l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore, l’esplicito accordo dell’utente. Ciò anche per tutte le comunicazioni elettroniche, realizzate per mezzo di posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service).
In applicazione della citata normativa, sul sito del Garante della privacy è stato inoltre pubblicato un modello editabile di “Segnalazione di ricezione di telefonate pubblicitarie” per la Utenza iscritta nel registro opposizioni.
Fruibilità del servizio e modalità di iscrizione
Il registro pubblico delle opposizioni è un servizio gratuito per gli abbonati, il cui numero telefonico – fisso o mobile – risulti appunto negli elenchi telefonici pubblici. La fruizione non è soggetta ad alcuna scadenza, è revocabile in qualsiasi momento ed è possibile inserire nella banca dati più di un numero. L’iscrizione a essa può avvenire in 5 diverse modalità:
- Via internet, compilando l’apposito modulo (www.registrodelleopposizioni.it), seguendo passo passo le indicazioni del sito;
- Chiamando l’apposito numero verde (800 265 265);
- Tramite posta elettronica, inviando il modulo online all’indirizzo abbonati.rpo@fub.it;
- Utilizzando il fax, sempre dopo aver scaricato online il suddetto modulo, che andrà così spedito al numero 06 54224822
- Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
Lamentele degli utenti ed eccezioni alla riservatezza
Con la legge 11 gennaio 2018 n.5, la banca dati gestita dalla Fondazione Bordoni è stata notevolmente potenziata.
Oltre alla possibilità di inserire numeri mobili e l’automatico annullamento dei consensi in precedenza prestati – esclusa la fornitura di beni e servizi – sono state incrementate le sanzioni a carico dei violatori nonché l’obbligo per le agenzie di telemarketing di controllare periodicamente l’aggiornamento del Registro.
Ulteriore – apparente – vantaggio per gli utenti consiste nel divieto per gli operatori di telemarketing di utilizzare il numero privato.
Conclusioni
Le agenzie c.d “Call center” dovrebbero dunque prima prima controllare la banca dati del registro delle opposizioni, potendo riservare le proprie “offerte” solo ai soggetti in esso non presenti. In caso di violazione delle suddette regole, tali aziende saranno soggette alle sanzioni previste dal Codice della Privacy (D.Lgs. 396/2003).
Tuttavia, nonostante l’esistenza di tale prezioso strumento, molti utenti continuano a lamentare il ricevimento assiduo di chiamate, nonostante la corretta iscrizione al registro delle opposizioni. Si tratta però di una vicenda sulla quale non sono ancora state fornite risposte esaustive.
Inoltre, seppure sembri scontato, l’iscrizione al registro delle opposizioni non prevede la protezione per quanto riguarda la ricezione di sms, fax, e-mail commerciali. Oppure, l’eccezione alla riservatezza può derivare dalla stipulazione di contratti – a volte inconsapevole – con aziende commerciali, tanto online tanto con firma di proprio pugno.
Alla luce di quanto rilevato, l’istituto previsto dal Decreto Presidenziale 178/2010 è aperto a nuovi sviluppi, che certamente sapranno innovare un istituto che, nonostante alcune lacune, rappresenta un potente strumento a favore della difesa della privacy.