Qualificazione e disciplina normativa
In base a quanto disposto dall’articolo 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50 del 2016 (codice degli appalti pubblici e delle concessioni), un operatore economico può qualificarsi come “consorzio stabile” laddove, valutando la sua natura sulla base di una ricostruzione sostanzialistica dei suoi tratti identificativi, emerga la realizzazione di un complesso strutturale ed organizzativo compatibile con il modello giuridico-formale delineato dalla norma citata.
In particolare, è del tutto irrilevante che il soggetto imprenditoriale difetti nel suo atto costitutivo di specifiche indicazioni o di dati formalistici attestanti la volontà delle aziende consorziate di costituire un consorzio stabile; ciò che conta è che si palesi ictu oculi l’essenza dell’istituzione di una comune struttura imprenditoriale, non essendo necessario che la volontà delle società di agire congiuntamente debba essere esternalizzata in un atto opportuno (cfr. Cons. Stato, sezione III, 16 aprile 2019, n. 2493).
Il percorso ricostruttivo per la corretta qualificazione del consorzio stabile
Di cosa necessita un consorzio per qualificarsi come consorzio stabile?
L’appellativo di consorzio stabile, la carenza di una autonoma struttura d’impresa, la condivisione degli organi societari e/o della sede legale con altre imprese, la assenza di deliberazioni delle singole imprese volte alla creazione del consorzio, non sono ritenuti dalla giurisprudenza amministrativa argomenti persuasivi.
Difatti, è stato chiarito che la mancata dicitura esplicita di consorzio “stabile” non inibisce al soggetto imprenditoriale di avere nella sostanza la medesima qualità, se è vero che l’autonoma struttura di azienda consorziata può fare a meno di una esplicita costituzione, e non è essenziale il recepimento della volontà delle imprese consorziate di operare congiuntamente all’interno di un preciso atto (cfr. ex multis, Cons. Stato, n. 4983 del 20 agosto 2018).
Con specifico riferimento all’elemento strutturale, si consideri che esso, una volta introdotto nell’atto costitutivo del consorzio stabile, e corredato dall’insieme di garanzie organizzative, è senz’altro sufficiente a dotarlo degli strumenti necessari per lo svolgimento della sua autonoma attività imprenditoriale.
Tali argomentazioni trovano avallo negli orientamenti giurisprudenziali maggioritari.
Infatti, il dato necessario per poter conferire al consorzio la qualifica di consorzio stabile è rappresentato dal c.d. elemento teleologico, ovvero l’astratta attitudine del medesimo consorzio, esplicitamente consacrata all’interno del suo statuto, di operare autonomamente con propria struttura di impresa, adatto ad espletare le proprie attività indipendentemente dal supporto delle singole imprese consorziate – e dunque in assenza del sostegno fondamentale delle strutture imprenditoriali che le stesse consorziate potrebbero apportare – le attività stabilite nel negozio giuridico (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2018, n. 5036; Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 865).
Riconoscimento di consorzio stabile e l’art.2555 del c.c
Alla luce di quanto sinora osservato, in armonia con i dettami giurisprudenziali, ai fini della qualificabiltà di un consorzio stabile, un dato importante va rivelato nella attribuzione della esistenza dei requisiti tipici che connotano la disciplina civilistica della azienda, ai sensi dell’articolo 2555 del codice civile, ossia nel riconoscere un consorzio “stabile” dal complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività di impresa.
Pertanto, ciò che caratterizza un operatore economico è principalmente l’insieme dei rapporti giuridici che danno modo allo stesso di allestire i mezzi necessari all’esercizio della attività imprenditoriale, oltre che la attitudine del soggetto di riuscire ad organizzarli asservendoli ad una più composita funzione produttiva che, in definitiva, risulti differente da quella delle imprese consorziate da cui quegli stessi strumenti siano eventualmente prestati; non rileva, al contrario, la materiale disponibilità delle singole attrezzature e/o degli strumenti basilari per svolgere l’attività.
È necessario allora che il consorzio stabile, pur attingendo materialmente al patrimonio delle singole imprese per la costruzione di un nuovo ordine produttivo, e replicandone formalmente la funzione produttiva, ne assuma la piena responsabilità gestionale.
La stessa scelta di una sede comune tra un’impresa e il consorzio stabile può essere indice di una opzione volta a limitare l’investimento di risorse economiche che potrebbero essere più efficacemente utilizzate in altro modo.
In conclusione, occorre dimostrare la sussistenza di un’autonoma operatività del consorzio stabile al cospetto delle altre imprese che la costituiscono.
La disciplina normativa in materia di consorzio stabile
Ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 50 del 2016, un consorzio stabile è formato da almeno tre consorziati: inoltre, essi devono stabilire – giusta deliberazione assunta al loro interno – di operare congiuntamente nell’ambito dei contratti pubblici (appalti e concessioni) di lavori, servizi e forniture almeno per cinque anni, previa istituzione di una comune struttura imprenditoriale.
Ad ogni buon conto, elemento necessario e specializzante di un consorzio stabile è costituito dalla sua astratta idoneità, esplicitamente consacrata nello statuto, di operare con struttura di impresa in piena autonomia, che sia adatta a compiere, anche senza il supporto fondamentale delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni contrattuali.
Resta ferma la possibilità per il consorzio, che abbia l’assetto “stabile”, di adempiere alle proprie obbligazioni, nei limiti legali autorizzati, attraverso le singole imprese consorziate.
Avv. Iacopo Correa