Spesso le informazioni dei venditori e dei commessi non sono corrette
Cosa è importante sapere
Quando si acquista un bene di qualsiasi tipo bisogna sapere che questo è garantito per due anni dalla data di acquisto. E’ ciò che stabilisce il decreto legislativo 2 febbraio 2002 cui ha origine il decreto legislativo 206/05 al Titolo III, Capo I, art. 128-135 sulla garanzia legale per i beni di consumo che vengono venduti ai consumatori, in attuazione delle direttive europee (1999/44/CE). Sono esclusi gli acquisti di beni strumentali all’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, in cui sia prevista indicazione della partita IVA.
È assolutamente gratuita ed è valida per qualsiasi bene acquistato in un negozio, centro commerciale o su internet, e copre anche l’eventuale istallazione o l’acquisto di beni in kit da montare. Questa parte dalla consegna del bene all’acquirente, e risulta valida se il bene viene riconsegnato al venditore entro due mesi dal riconoscimento dell’anomalia.
Ciò è quanto stabilito dal decreto ed è quello che ha ribadito l’autorità Antitrust con una serie di sentenze del 2010 che hanno colpito grandi gruppi hi-tech condannati per non aver fatto valere la garanzia esistente e soprattutto, per non aver messo a disposizione dei propri clienti le informazioni necessarie.
Il problema fondamentale sta proprio nella scarsa informazione in merito. Raramente il negoziante mette a disposizione dei propri clienti questo tipo di informazioni in modo chiaro e visibile e se si chiedono spiegazioni ai commessi, risponderanno quasi sempre in maniera confusa e poco corretta, fondamentalmente perché nemmeno gli stessi sono a conoscenza delle giuste regole. Se si entra in un negozio e si acquista ad esempio una console, un cellulare, nella maggioranza dei casi, a dire dei commessi, oscilla dai 12 ai 24 mesi. In realtà ne esiste una ed è di due anni.
Cosa deve fare il Consumatore
Tocca a chi ha venduto il prodotto rispondere dei difetti e far riparare, si badi bene gratis, i guasti dei prodotti che si acquistano, per cui è necessario portare il prodotto difettoso da chi ce lo ha venduto, avendo diritto alla sostituzione o alla riparazione gratuita. Se da un lato il venditore è obbligato alla riparazione o sostituzione del bene, il consumatore deve dimostrarne il difetto, dimostrando inoltre che l’anomalia non dipende da un utilizzo erroneo o maldestro. Tutti i difetti, però, che si presentano entro sei mesi dall’acquisto si presumono preesistenti, quindi il consumatore non ha l’onere della prova. Questa regola vale per qualsiasi acquisto di bene mobile, eccetto quegli oggetti di cui, al momento dell’acquisto, il compratore ne conosceva o prevedeva i difetti, come ad esempio i prodotti di seconda scelta o scontati che lo sono proprio per questo.
Da quando questa legge è entrata in vigore, i venditori hanno fatto opera di boicottaggio, nascondendosi dietro imprecisate difficoltà, ed è per questo che l’autorità Antitrust è intervenuta, con una serie di sentenze che hanno colpito principalmente grandi aziende hi-tech, tentando, attraverso una “operazione trasparenza”, di mettere i consumatori al corrente dei loro diritti, dando maggior risalto a regole che spesso i negozianti non conoscono o fanno finta di non conoscere, lasciandole valide solo sulla carta a discapito del consumatore.
Garanzia Legale e Commerciale, la differenza
La Garanzia Legale, nell’acquisto dei beni non strumentali all’attività d’impresa, prevede degli oneri a carico del venditore e non del produttore che si attivano nel momento in cui la stessa venga fatta valere. Questa riguarda i difetti di conformità presenti nel contratto di vendita e cioè, quelle caratteristiche descritte e promesse nel contratto stesso di cui il consumatore non ha riscontro nella realtà una volta acquistato e portato a casa il prodotto/bene. Il consumatore ha diritto di far valere la Garanzia Legale, anche nel caso in cui il bene consegnato sia diverso da quello richiesto. L’anomalia va segnalata dal consumatore entro due mesi dal momento in cui viene riscontrata.
L’esercizio del diritto alla Garanzia Legale, che riguarda quindi un problema all’origine sul prodotto, si traduce nella sostituzione o riparazione dello stesso, per cui il venditore, e non il produttore, dovrà attivarsi in questo senso. A sua volta il venditore, può rivalersi nei confronti del produttore o distributore, entro un anno.
Alla Garanzia Legale si affianca la Garanzia Commerciale detta anche di buon funzionamento.
Mentre la prima vale per problemi originari sull’oggetto dell’acquisto, la seconda invece, garantisce che l’uso protratto nel tempo del proprio acquisto non determini malfunzionamenti, insomma che non si rompi. La Garanzia Commerciale inoltre, non è obbligatoria e spesso si limita ad alcuni componenti del bene acquistato.
Altra differenza sostanziale è la durata, in questo caso non 24 mesi come la Garanzia Legale bensì 12, salvo diversa indicazione del produttore.
Nel momento in cui un prodotto si guasta, il consumatore ha così due strade, o la Garanzia Legale o la Commerciale, secondo la convenienza dell’una o dell’altra, tuttavia si tenga presente che non sempre è facile capire di quale delle due ci si possa avvalere, nel senso che in alcuni casi, almeno a primo acchito, potrebbe non capirsi se il guasto sia dovuto all’uso, o se lo stesso sia stato provocato da un componente già difettoso all’origine, per cui il suo utilizzo ne ha provocato il danno.
Differenza tra cambiare un prodotto che non soddisfa e cambiare un prodotto difettoso
La garanzia, va distinta dalla possibilità di cambiare il prodotto che non soddisfa il consumatore, anche quando questo non presenti difetti o mancanze di conformità. Si tratta di una pratica commerciale molto diffusa soprattutto per accattivare la clientela ma non è una vera e propria garanzia, in quanto in quest’ultimo caso è il venditore a decidere il comportamento da adottare nel proprio negozio. Inoltre, sono diverse anche le condizioni del cambio. Se il negoziante consente al cliente di restituire o cambiare un prodotto che non lo soddisfa, questo può essere effettuato purché ci sia lo scontrino fiscale e la confezione sia integra e può avvenire solo se il cambio viene richiesto entro 15 giorni dall’acquisto.
Quando un prodotto, invece, presenta anomalia, si rompe per cause non imputabili all’utilizzo da parte del consumatore, non è conforme alle promesse oppure è diverso da quello promesso, il consumatore ha diritto ad una garanzia di due anni, inoltre questa vale sempre anche se il cliente ha danneggiato o buttato via la confezione, del resto, non si può pretendere che per due anni venga conservata e rimanga integro l’imballaggio. Altra differenza sta nel fatto che non è necessaria la dimostrazione dello scontrino fiscale poiché il cliente deve solo dimostrare l’avvenuto acquisto in quel negozio e per questo ha a disposizione diversi mezzi quali le ricevute del bancomat o della carta di credito. Ulteriore differenza sta nei tempi di utilizzo della garanzia, infatti, mentre nel caso di cambio del prodotto che non soddisfa il cliente, questo deve essere riconsegnato al venditore entro 15 giorni dall’acquisto, in questo caso il bene acquistato deve essere consegnato al venditore entro due mesi dall’avvenuto riconoscimento del difetto.
Come informare i consumatori
I metodi di informazione utilizzabili in realtà sono semplici e non comporterebbero grosse spese o fatica per i venditori. Basta creare volantini che possono essere messi a disposizione di tutti alla cassa, in modo che chiunque al pagamento possa prenderne visione, o comunque inserire tale garanzia insieme alle altre nei dépliant e nei cartelli esposti nei punti vendita. Da non trascurare poi, è la formazione dei propri commessi, che periodicamente devono seguire corsi di aggiornamento su eventuali aggiornamenti o modifiche alle norme che regolano le garanzie di diritto spettanti ai clienti.
Altro punto, in tal senso, su cui si è soffermata l’Autorità Antitrust sono anche i lunghi tempi per l’assistenza e le eventuali spese a carico dei consumatori. Per quanto riguarda i tempi necessari alla riparazione, questi devono essere limitati perché comunque è un diritto del consumatore eventualmente richiedere la sostituzione del bene difettoso con uno funzionante, mentre le eventuali spese a carico dei consumatori, come abbiamo già detto, sono inesistenti, infatti la legge precisa che il cliente ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene in maniera assolutamente gratuita.
Come farla valere
- Portare il prodotto che presenta un’anomalia al venditore entro due mesi dal suo riconoscimento;
- Non risulta necessario presentare il prodotto nell’imballaggio integro né presentare al venditore lo scontrino fiscale purché si dimostri l’avvenuto acquisto presso quel venditore (ricevuta bancomat);
- Tocca al venditore sostituire o riparare il bene in questione a titolo gratuito e il venditore non può rimandare il cliente presso il centro assistenza del produttore;
- Spetta al cliente dimostrare l’esistenza del danno e dimostrare che esso non è stato provocato da un atto del cliente, se i difetti, però si presentano entro sei mesi dall’acquisto si considera preesistente ed il consumatore non ha l’onere della prova.
l’articolo se pur ben fatto ma lascia alcuni dubbi, uno relativo alla garanzia commerciale, quando scrivete:”….non dura 24 mesi bensì un anno, salvo diversa indicazione del produttore”, potrebbe sembrare che se il produttore può farla durare anche meno, cosa che non credo. Poi manca la parte relativa alla garanzia sulla vendita di prodotti usati.
Il mio problema è che ho comprato un pc usato in un negozio, il quale vuole applicare solo la garanzia commerciale di 6 mesi. Io ritengo che – in ogni caso- non viene meno la garanzia legale di un anno (visto che è un prodotto usato). Vi sarei grato se voleste chiarire il punto
la garanzia commerciale non è obbligatoria bensì facoltativa. La garanzia legale è di due anni per i beni nuovi mentre per quelli usati non può essere inferiore ad un anno.
Quali sono i riferimenti normativi riguardanti i professionisti? Gli stessi riguardanti il privato?
Salve, ho acquistato delle lavatrici nuove per lavanderia self service ,non da produttori ma da venditori vorrei capire che tipo di garanzia mi spetta e in cosa consiste. Grazie
Buongiorno, dall’articolo non si comprende la seguente situazione:
– un’azienda commerciale acquista da un’azienda manifatturiera una macchina utensile usata (a norma CE) per rivenderla ad un’altra azienda manufatturiera come macchinario usato. L’azienda commerciale è obbligata a rilasciare una garanzia sul bene venduto?
Grazie per una risposta.
Alessandro
Se compro una macchina e dopo.3 anni si rompe la centralina body, la casa madre è tenuta a cambiarla in garanzia?
Non è chiaro se la garanzia convenzionale possa essere prevista solo a favore dei consumatori (come da definizione del codice del cons) o anche alle partite iva.
In generale, la garanzia convenzionale può essere prevista sia a favore dei consumatori che delle partite IVA, ma dipende dalle specifiche condizioni previste dal venditore. Il Codice del Consumo prevede che la garanzia legale sia applicabile solo ai consumatori, ma la garanzia convenzionale è invece un accordo tra il venditore e il cliente che può stabilire termini e condizioni specifiche per la garanzia del prodotto. Pertanto, è importante verificare le condizioni specifiche della garanzia convenzionale offerta dal venditore prima di acquistare un prodotto, per capire se essa sia applicabile anche alle partite IVA o solo ai consumatori