Approfondimento sulle diverse tesi
Il DPCM è un decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta di una fonte del diritto di rango secondario, un atto meramente amministrativo mediante il quale viene data esecuzione a leggi o atti avente forza di legge. Tale strumento fino ad oggi era residuale e poco utilizzato, ma da qualche settimana è diventato protagonista della nostra quotidianità e oggetto di dibattito fra eminenti giuristi.
La dottrina infatti si è divisa tra chi ritiene che l’impiego di questi decreti limitativi delle libertà personali siano incostituzionali e chi invece sostiene che siano pienamente legittimi considerando lo stato di emergenza in cui il nostro ordinamento versa.
Il dibattito è molto interessante dal punto di vista giuridico e non esiste al momento una soluzione univoca per risolvere la questione visto che entrambe le impostazioni risultano corrette ad un’analisi approfondita della nostra Carta Costituzionale.
Si rende quindi opportuno esaminare le due diverse tesi.
Tesi della costituzionalità
Secondo una prima impostazione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sarebbero pienamente legittimi sia perché darebbero attuazione ai due decreti-legge emanati dal Governo nel mese di febbraio e nello specifico il decreto cd. “Io resto a casa” ed il cd. “Cura Italia” entrambi convertiti dal Parlamento in legge. In quest’ottica pertanto la limitazione delle libertà personali sarebbe consentita grazie ad atti aventi forza di legge e pienamente rispettosi dell’articolo 77 Cost. Tale disposizione conferisce al potere esecutivo, in casi di straordinaria necessità ed urgenza, la possibilità di porre in essere sotto la propria responsabilità atti aventi forza di legge fermo restando la necessità della conversione in Parlamento.
I DPCM risulterebbero conformi anche alle norme sulla limitazione delle libertà ex artt. 13-22 Cost. essendo prevista sia una limitazione delle libertà con atti aventi forza di legge sia essendo previsto un termine a tale limitazione che attualmente, salvo proroghe, è fissato al 31 luglio 2020.
Inoltre chi sostiene la legittimità di tali provvedimenti avalla l’azione dell’Esecutivo facendo riferimento alla legge istitutiva della Protezione Civile (L.1992 n.225) che all’articolo 5 non solo definisce lo stato di emergenza, ma conferisce poteri particolari al Governo per la gestione di tale situazione.
Tra i maggiori sostenitori della legittimità costituzionale dei DPCM si è schierato apparentemente il giudice Zagrebelsky.
Tesi dell’incostituzionalità
Secondo una diversa impostazione i DPCM che disciplinano la cd. fase due sarebbero incostituzionali poiché imporrebbero una rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà che richiederebbe un ulteriore passaggio in Parlamento diverso rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto “Io resto a casa” e del “Cura Italia”. Si tratterebbe pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art. 77 Cost.
Opportuna sarebbe quindi l’emanazione di nuovi atti aventi forza di legge cosi come si è fatto per la cd. fase uno.
Si è inoltre sostenuto che anche se si ritenesse legittima la limitazione delle libertà individuali sarebbe necessaria la specificazione di un termine all’interno dello stesso decreto del Presidente del Consiglio.
Tra coloro che hanno parlato dell’incostituzionalità vi è anche il Presidente emerito della Corte Costituzionale Marini.
Un terreno mai esplorato prima
Dal punto di vista giuridico la soluzione probabilmente a tali dissidi non c’è. Ciò mette in luce la complessità del nostro ordinamento giuridico e le difficoltà che incontrano gli interpreti alla riconduzione delle molteplici leggi ad un’unità sistematica che a volte sembra davvero impossibile da raggiungere.
Sicuramente si sta vivendo una fase epocale a livello giuridico e i comportamenti che oggi si stanno ponendo in essere incideranno profondamente sui meccanismi politici e istituzionali futuri.
Certo è che si stanno creando dei precedenti molto importanti. Da quando è entrata in vigore la nostra Costituzione nel 1948 non era mai accaduto di dover affrontare così tanti problemi contestualmente. Oggi il legislatore deve confrontarsi con un Esecutivo che assume provvedimenti emergenziali, uno stato di emergenza che non è esplicitamente e chiaramente definito nella Costituzione, una massiccia limitazione delle libertà per la tutela della salute, un bilanciamento di opposti interessi e in ultimo, ma non meno importante, i conflitti tra lo Stato centrale e gli enti locali.
A tal proposito infatti è tornata a far discutere la ripartizione di competenze tra lo Stato e i vari enti territoriali disciplinato dall’art. 117 Cost.
Dott.ssa Giulia Mancino