Quando si configurano
Ai sensi dell’art. 646 del codice penale, risponde del reato di appropriazione indebita qualsiasi soggetto che si impossessa di denaro o cose mobili di altri “di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso” “per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto”.
Diversamente, il furto è il delitto commesso da chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto. Disciplinato dall’art. 624 c.p., il furto appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.
Differenziazione tra le fattispecie delittuose
Preliminarmente, l’appropriazione indebita si distingue dal reato di furto in ragione della diversa posizione che riveste il soggetto attivo: infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 624 c.p. l’autore è privo del possesso della cosa e tende ad acquisirlo, nell’ipotesi in esame, invece, l’autore è già nel possesso della cosa, ma si comporta come l’effettivo proprietario di essa pur spettando ad altri il relativo diritto di proprietà (risponderanno così di appropriazione indebita e non di furto, ad esempio, il depositario, il locatario, il comodatario, il mandatario che si approprino del bene oggetto di deposito, di locazione, di comodato e di mandato).
Appropriarsi indebitamente di qualcosa. Ratio della norma
L’appropriazione ricorre ogniqualvolta il possessore compia atti incompatibili con l’altrui diritto di proprietà (es., distruzione, vendita, donazione, etc., della cosa).
In ordine al momento consumativo del delitto di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p., la Corte di cassazione, con la pronuncia numero 36509 del 1 settembre 2014 ha affermato che il delitto, in quanto di natura istantanea, rinviene il suo momento consumativo nella prima condotta appropriativa, coincidente con il momento in cui il soggetto porta a termine un’azione di dominio sulla res, con l’intento di mantenerla propria.
Differenziazione col reato di furto
Il bene giuridico tutelato dalla norma è la garanzia del godimento della proprietà o della semplice detenzione di una cosa mobile rispetto al possibile spossessamento da parte di terzi.
Il momento consumativo del furto è dato dalla fase successiva alla sottrazione, vale a dire l’impossessamento.
Quindi, mentre la prima fase può essere tradotta come “fuoriuscita del bene” dalla sfera di signoria del legittimo detentore, la seconda fase consiste nell’entrata del bene stesso nella sfera di dominio del reo. Si assiste dunque ad una sequela di questo tipo: detenzione della cosa da parte della vittima, sottrazione della cosa da parte del reo, impossessamento della cosa da parte del reo.
Aggravanti nel caso di furto al supermercato
Ciò premesso in generale in tema di furto, particolarmente dibattuta è la fattispecie particolare di “furto al supermercato”, ovvero il caso del soggetto agente che, all’interno del supermercato o dell’esercizio commerciale lato sensu, prelevando la merce dall’apposito scaffale self-service, la occulti su di sé.
In tema merita di essere segnalato un importante arresto delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (18 luglio 2013, n. 40354) che ha risolto un contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento (art. 625, co. 1, n. 2, c.p.) nell’ipotesi di furto.
Sul punto, un primo orientamento, diretto ad escludere l’esistenza dell’aggravante, afferma che il semplice occultamento della refurtiva rientra nelle modalità ordinarie del furto, mentre affinché possa trovare applicazione aggravante, la condotta deve consistere in uno schema peculiare, o nell’utilizzo di uno specifico congegno che consenta, oltre al mero occultamento, l’elusione del controllo sui beni esposti per la vendita, come accade quando il soggetto indagato/imputato predispone mezzi particolari per superare i normali controlli, come una borsa con doppio fondo, indumenti realizzati appositamente per agevolare l’occultamento della merce rubata, attrezzi al fine di levare o isolare le targhe antitaccheggio, ovvero per rendere in ogni caso gravemente problematico l’accertamento della sottrazione (cfr. in tal senso Cass., 19 gennaio 2006, n. 10134).
Altro orientamento, al contrario, ravvisa l’aggravante anche in caso di occultamento di merce sulla persona o sotto l’abbigliamento, in quanto, un comportamento siffatto sarebbe comunque improntato ad astuzia e scaltrezza, nonché diretto ad eludere e vanificare le cautele e gli ordinari accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa dei propri beni.
Aderendo al primo orientamento, l’orientamento giurisprudenziale prevalente ha confermato che ricorre l’ipotesi del furto semplice (e non del furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento) nel caso in cui l’agente occulti sulla sua persona o in una borsa, la merce prelevata dagli scaffali di un esercizio commerciale nel quale si pratichi la vendita self service e superi la cassa senza pagare.
Avv. Iacopo Correa