Il legislatore schierato contro ogni forma di violenza
Con la legge del 19 luglio del 2019, n. 69 il legislatore ha approvato un’importante normativa comunemente nota come “codice rosso”. Tale legislazione è entrata in vigore l’8 agosto del 2019, rubricata:” Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.
Questa riforma è stata fortemente voluta per fronteggiare ed arginare i numerosi episodi di violenza ormai sempre più spesso all’ordine del giorno.
Il legislatore ha introdotto nuove importanti fattispecie di reato ed inasprito le pene per alcuni crimini.
Questa riforma è sicuramente un’importante punto di partenza per cercare di scoraggiare ogni forma di violenza. Si rende necessario analizzare nello specifico le nuove fattispecie di reato introdotte.
Revenge Porn
La più grande innovazione è stata prevista dall’art. 612 ter c.p. che ha introdotto il reato di revenge porn.
Si richiedeva già da tempo un intervento legislativo in materia. Il legislatore ha previsto che:
“chiunque dopo averli realizzati o sottratti immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.”
la stessa pena è prevista per chi:
“acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.
Dall’interpretazione letterale del testo emerge che può essere imputato in un procedimento penale non solo chi sottrae o scatta le immagini e le diffonde, ma anche coloro i quali ricevono e mettono in circolazione, senza il consenso della persona ritratta, i contenuti sessualmente espliciti.
Sfregio del volto
Altra fattispecie di reato che è stata introdotta all’art. 583-quinquies c.p. è quella delle “lesioni permanenti al viso”. È stato previsto che:
“Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.”
Si rendeva necessaria, anche in questo caso, una norma ad hoc per venire incontro alle numerose richieste di tutela di tutte le vittime sfigurate in volto dall’acido.
Matrimonio Forzato
Altra novità è stata l’introduzione dell’art. 588 bis c.p. rubricato: “Costrizione o induzione al matrimonio” che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per chiunque induce o costringe taluno a contrarre matrimonio.
Nonostante questa fattispecie normativa sembri fuori tempo in realtà moltissimi sono i casi in Italia in cui giovani ragazzi sono costretti con violenza e minacce a contrarre un matrimonio forzatamente.
Violenza assistita
È stato introdotto tra i casi di maltrattamenti familiari anche quello della violenza assistita, fattispecie che si individua quando un minore di anni diciotto assiste a maltrattamenti e violenze perpetuate nelle mura domestiche contro familiari o conviventi.
Modifiche al codice penale
Numerosi articoli del codice penale sono stati modificati.
In primo luogo è stata aumentata la pena prevista per il reato di stalking disciplinato dall’art. 612 c.p.; infatti la sanzione che andava da un minimo di sei mesi ad un massimo di cinque anni ad oggi va da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni di reclusione.
Sono state inasprite le pene per il reato di maltrattamenti familiari ex art. 572 c.p.; infatti pre- riforma si rischiava da due a sei anni di carcere, ora si va da anni tre a sette anni di reclusione.
Anche per la violenza sessuale ex 609 bis c.p. sono state inasprite le sanzioni; infatti ora la pena va da un minimo di sei anni ad un massimo di dodici anni di carcere.
Formazione di operatori della polizia giudiziaria e recupero psicologico del condannato
Altra importante novità introdotta dal codice rosso è l’obbligo di formazione degli operatori di polizia al fine di riuscire a riconoscere più prontamente le vittime di violenza potendole così aiutare nel miglior modo possibile.
È stato inoltre previsto l’obbligo per i condannati di un percorso terapeutico al fine di rieducarli e reinserirli al più presto nella società.
Sono state altresì previste una pluralità di tutele per le persone offese. È stato riconosciuto alle vittime il diritto di essere informate su qualsiasi novità in merito alla pena comminata al loro aggressore, qualsiasi eventuale modifica della pena, permessi premio o libertà vigilata.
Avv. Giulia Mancino