Dottrina e giurisprudenza
Prima di trattare l’evoluzione della clausola generale di buona fede e del suo ruolo sempre più importante nell’ambito della disciplina delle obbligazioni, è necessario chiarire brevemente quale sia il rapporto tra l’articolo 1175 c.c., dettato in tema di obbligazioni, che prevede che il debitore ed il creditore debbano comportarsi secondo le regole della correttezza nello svolgimento del rapporto obbligatorio, e l’articolo 1375 c.c., che invece enuncia il principio di buona fede relativamente all’esecuzione del contratto.
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno optato per una sostanziale identità concettuale della correttezza e della buona fede oggettiva, che si pongono oggi come fonte ulteriore di nuovi oneri e doveri delle parti.
Infatti, venendo alla vicenda evolutiva della clausola generale della buona fede, si è assistito, in un primo momento, alla trasformazione della buona fede da mero criterio di valutazione del comportamento delle parti a strumento di integrazione degli obblighi discendenti dal contratto in capo alle parti attraverso l’individuazione di ulteriori condotte doverose. Più precisamente, si riteneva che le uniche fonti di integrazione del contratto fossero quelle enunciate dall’art. 1374 c.c. (ovvero la legge, gli usi e l’equità), mentre l’art. 1375 c.c. era interpretato quale norma tesa a valutare solo il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto.
La lettura della clausola di buona fede alla luce del principio costituzionale di solidarietà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 Cost., però, ha fatto sì che l’art. 1375 c.c. venisse considerato come una delle principali fonti di integrazione del contratto, per cui le parti del contratto, oltre ad eseguire quanto previsto nel contratto ed a tenere i comportamenti imposti in via integrativa dall’art. 1374 c.c., devono anche porre in essere tutte quelle condotte che risultino necessarie a tutelare e salvaguardare l’utilità e l’interesse contrattuale dell’altra parte.
Quindi, nell’eseguire il contratto, le parti non possono porsi in una dimensione egoistica finalizzata a tutelare solo il proprio interesse, ma devono adoperarsi, secondo un principio solidaristico e nei limiti di un sacrificio non apprezzabile (e per questo esigibile in quanto non eccessivo), per tutelare l’interesse della controparte.
Rebus sic stantibus, la buona fede diviene fonte di modifiche della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione quando l’adempimento strettamente conforme al paradigma di tale rapporto non comporti alcuna utilità per chi lo riceve, oppure se la modifica alla prestazione apporti un maggiore vantaggio alla controparte senza corrispondenti oneri sproporzionati per chi la deve effettuare.
Buona fede e obblighi a carico delle parti
Le parti, in altri termini, dovranno per i detti motivi modificare le proprie prestazioni, porre in essere prestazioni non previste, tollerare modificazioni delle prestazioni altrui che non incidano significativamente sul proprio interesse, adempiere ad obblighi di informazione e di avviso.
Le obbligazioni che discendono dal principio di buona fede, quindi, non sono mai solo a carico del debitore, per cui anche il creditore ha il dovere di porre in essere delle condotte necessarie a tutelare nel modo più efficace possibile la sfera del debitore. Questi comportamenti doverosi sono volti, da un lato, alla facilitazione dell’adempimento (soprattutto là dove il debitore abbia un interesse specifico all’adempimento non tutelabile con la sola messa in mora del creditore) e, dall’altro, ad evitare l’inadempimento.
Clausola di buona fede in materia di assegni
Un’applicazione recente della natura bilaterale della clausola di buona fede concerne la questione se un creditore di obbligazione pecuniaria possa rifiutarsi di ricevere in sostituzione del denaro – che rappresenta l’oggetto dell’obbligazione pecuniaria – un assegno circolare (ovvero un titolo di credito di sicuro realizzo).
L’assegno circolare si differenzia da quello bancario nella misura in cui integra un titolo di credito con il quale la banca promette direttamente al beneficiario il pagamento di una somma, garantendo la provvista. All’opposto l’assegno bancario è un ordine che il correntista (traente) rivolge alla banca trattaria di effettuare il pagamento al soggetto legittimato. Dunque, mentre l’assegno circolare è sicuro come realizzo, invece nell’assegno bancario esiste un rischio che l’assegno non abbia copertura bancaria.
Fino ad un recente passato si escludeva la fungibilità dell’assegno circolare rispetto al denaro.
Ciò alla luce del fatto che la liberazione del debitore dipenderebbe o dal preventivo consenso del creditore, seguito dall’effettivo realizzo, ovvero dalla sua accettazione che è ravvisabile quando trattenga e riscuota l’assegno. Sotto tale aspetto, la buona fede costringe il creditore ad un atteggiamento collaborativo, ad accettare alcune modifiche marginali nella prestazione, ma non può essere spinta fino al punto di obbligare il creditore ad un cambiamento radicale dell’oggetto dell’obbligazione.
Oltre all’oggetto della prestazione, muterebbe anche il luogo dell’adempimento, che per le obbligazioni pecuniarie – salvo che non sia pattuito diversamente – è il domicilio del creditore, che nel caso di specie si vedrebbe imposto il sacrificio di recarsi in banca per riscuotere l’assegno.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 18 settembre 2007, n. 26617) ha, però, aderito all’orientamento contrario e minoritario, affermando che il principio di buona fede consente di reputare l’assegno circolare a tutti gli effetti equivalente al denaro contante, considerando che in questo caso si è di fronte ad un modo diverso di effettuare la stessa prestazione.
L’obbligazione pecuniaria va infatti letta ormai secondo una concezione cd. valoristica, per cui l’obbligo del debitore è quello di assicurare un valore monetario.
Ciò che rileverebbe è l’assoluta certezza del realizzo del credito che l’assegno circolare garantisce producendo il medesimo effetto del pagamento in contanti, ovvero fornire la disponibilità della somma di denaro dovuta; a ciò va aggiunto anche che la consegna dell’assegno in sostituzione del denaro si intende pro solvendo e quindi l’estinzione dell’obbligazione avviene con il realizzo, ovvero con l’incasso favorevole, e non con la consegna dell’assegno circolare.
Conclusioni
In linea generale è possibile affermare che il concetto giuridico di buona fede integra un principio universale di solidarietà sociale che si applica in modo generale nei rapporti tra privati, indipendentemente dall’esistenza o meno di determinati obblighi di natura contrattuale, prescrivendo ai soggetti coinvolti l’obbligo di conservare nei rapporti un atteggiamento leale.
Tuttavia, tale principio è al contempo fonte legale di integrazione del contratto,
“quale obiettiva regola di condotta che vale a determinare il comportamento dovuto in relazione alle concrete circostanze di attuazione del rapporto, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, ed è volta alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati”
(cfr. Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, n. 11295).
Dott. Iacopo Correa