La Regolamentazione: forma, struttura e presupposti
Articoli 1260 e ss del codice civile
La Cessione del credito trova la sua disciplina negli articoli 1260 e successivi del codice civile ed è un contratto attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che subentra nella disponibilità del diritto di riscossione nei confronti del debitore ceduto. Per cui avremo:
- cedente: il creditore che cede il proprio diritto;
- cessionario: il soggetto terzo verso quale il credito viene trasferito;
- ceduto: il debitore.
Istituto giuridico che disciplina i rapporti tra soggetti in funzione alla circolazione della ricchezza può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso (col pagamento di un corrispettivo), anche senza consenso da parte di un debitore, ad esclusione di crediti strettamente personali o il cui trasferimento sia espressamente vietato dalla legge.
Nella cessione a titolo gratuito, il creditore (cedente) dovrà garantire l’esistenza o validità del titolo di credito che intende trasferire (art.1266 codice civile), mentre nella cessione a titolo oneroso, dovrà garantire che altri soggetti, non possano rivendicarne la proprietà (per evizione) mentre l’eventuale garanzia dell’esistenza del credito, è rimessa alla volontà delle parti, le quali possono anche stabilirne l’assenza. Il codice civile non prevede l’obbligo in capo al creditore (cedente) di prestare garanzia sull’adempimento del debitore (ceduto) e tale eventualità è rimessa agli accordi contrattuali. Parliamo quindi di cessione pro soluto qualora la garanzia non sia prevista, pro solvendo in caso contrario.
E’ possibile che creditore e debitore, pattuiscano la non cedibilità del credito tuttavia, laddove tale credito venga ugualmente ceduto, la pattuizione non è opponibile al terzo (cessionario), salvo che si dia prova che al momento della cessione, egli ne fosse a conoscenza. Con la cessione del credito, diritti e obblighi preesistenti vengono trasferiti al cessionario subentrante, insieme a privilegi e garanzie eventualmente pertinenti col credito e tutelando il diritto allo stesso. Stessa cosa vale per i rischi connessi quali l’inesistenza di un credito o l’inadempimento del debitore.
Nei rapporti di lavoro, le applicazioni della cessione del credito possono riguardare la cessione quinto dello stipendio a fronte di pagamento di un prestito e il pagamento dei contributi sindacali, tramite trattenuta in busta paga.
La forma
E’ un contratto bilaterale ad efficacia reale di cui il codice civile non prevede una forma in particolare. Si considera perfezionato con il solo consenso di creditore (cedente) e terzo (cessionario), mentre non si richiede consenso alcuno da parte del debitore (ceduto), in quanto per quest’ultimo, nulla cambia nel proprio adempimento, se non per il soggetto verso cui resta obbligato. Purché il negozio abbia efficacia, è necessaria invece la notifica al terzo (cessionario) il quale, una volta a conoscenza del debitore e le relative caratteristiche di solvibilità, dovrà dare consenso. Laddove manchi la notifica e il debitore (ceduto) esegui la prestazione a favore del creditore originario, nessuna responsabilità potrà essere imputata ad esso. Oltre al consenso di cedente e cessionario, l’art.1264 definisce necessaria l’accettazione del debitore o la notificazione dell’avvenuto trasferimento del titolo, affinché questo possa liberarsi dall’obbligazione, eseguendo la prestazione a favore del corretto creditore.
Struttura, responsabilità, validità
- cessione pro soluto: responsabilità in capo al creditore (cedente) circa l’esistenza e validità di un credito da cedere, al momento della cessione;
- cessione pro solvendo: responsabilità in capo al creditore (cedente) sia sull’esistenza e validità del credito, sia sull’adempimento del debitore (ceduto). Il cessionario potrà, in caso di totale o parziale inadempimento del debitore (ceduto), rivalersi in tutto o in parte sul creditore (cedente).
Presupposti che ne sono all’origine
- titolarità soggettiva: di un diritto di credito da cedere;
- disponibilità soggettiva: il diritto di credito deve rientrare nella disponibilità del titolare pertanto restano esclusi i cosiddetti diritti indisponibili per natura o per legge (ad esempio i crediti per alimenti).
Oggetto
Somme di denaro, prestazioni di fare, dare, consegnare.
La legge (art.1260 codice civile)
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
La cessione del contratto e dei crediti (art.1406 codice civile)
Non bisogna confondere i due istituti, in particolare si parla di cessione del contratto quando si ha il trasferimento di una posizione contrattuale a vantaggio di un terzo soggetto, il quale diventerà parte del contratto originario per cui il rapporto obbligatorio viene modificato, in subordine al consenso del contraente ceduto. E’ disciplinato dall’art.1406 ss codice civile e così recita:
Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra vi consenta.
Il consenso del contraente ceduto e l’avvenuta esecuzione, rappresentano pertanto i due limiti principali all’interno di un contratto sinallagmatico, in esecuzione della sostituzione soggettiva.
Le cessioni dei crediti aziendali, perché convengono
Può risultare molto utile nel caso in cui è necessario eliminare dal bilancio aziendale, crediti di cui risulta difficile la riscossione e che concorrono a formare il reddito imponibile. Tale operazione si traduce dunque, in un alleggerimento dell’imposizione fiscale.
In allegato: Fac simile 1 e Fac simile 2
Vorrei sapere se, dopo trascorsi tre anni, mi possono chiedere il pagamento dell’insoluto
Ringrazio
può essere ceduto a titolo gratuito un credito derivante da canone di locazione grazie
Buongiorno quindi la ditta non può negarmi il quinto del stipendio se non ho uno in corso grazie
morta mia moglie avevamo un conto e deposito titoli contestato e tre figli fatto la successione la posta ci ha diviso le obbligazione l’asciato tante parte invendibile che sono meno della parte minime commerciale vorrei gentilmente come fare
per ricongiungerle anche vendentò e comprando tra di noi in famiglia e aspetto un vostro prezioso consiglio
vi saluto Lorenzo Russo