Il Sinistro Stradale tra contratti, documenti e insidie, una bella gatta da pelare
Fare valere i propri diritti, il contratto di Assicurazione
Avere un piccolo sinistro stradale, in qualità di conducente di automobile, motociclo, pedone, guidatore o soggetto trasportato, è purtroppo una cosa comune.
Malauguratamente è altrettanto comune avere delle brutte sorprese da parte della assicurazione; capita infatti che le assicurazioni non rispondano in tempi celeri alle richieste di risarcimento danni, o versino al danneggiato una somma nettamente inferiore ai danni subiti.
Al fine di far valere i propri diritti nei confronti della assicurazione è opportuno comprendere alcuni aspetti che ineriscono alla procedura assicurativa ed alle varie tipologie di danno che è possibile subire in occasione di un sinistro stradale.
L’assicurazione è un contratto con cui un soggetto, detto assicuratore pagherà i danni causati da un altro soggetto, detto assicurato, che, in cambio di questa disponibilità si impegna a pagare una certa somma di denaro, detta premio.
In tema di circolazione di veicolo a motore è prevista, per legge una assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.
Il Risarcimento Diretto
Relativamente al rapporto tra danneggiato e assicurazione è intervenuta una modifica legislativa che ha introdotto il c.d. risarcimento diretto.
In presenza del risarcimento diretto infatti, non sarà l’assicurazione del danneggiante a risarcire il danneggiato, ma, chi ha subito un danno dovrà farsi risarcire direttamente dalla propria compagnia assicuratrice, questo per rapportarsi con una assicurazione che si conosce e che, almeno in teoria, dovrebbe offrire tutta l’assistenza necessaria.
È bene precisare, però, che il risarcimento diretto non si applica a tutte le ipotesi, esistono alcuni casi che esulano da tale disciplina, tra cui quelli ove il danneggiato ha riportato delle macrolesioni, superiori al 9% di invalidità permanente o i sinistri con veicoli stranieri.
Danni materiali e danni fisici, importante distinzione
Da un sinistro stradale possono derivare danni materiali e danni fisici.
Il danno materiale è il danno che scaturisce direttamente dal sinistro, come la rottura di un paraurti, ma anche la rottura di un paio di occhiali derivante dalla caduta.
Il danno fisico, invece è quello che consiste nelle lesioni personali che vengano causate al danneggiato, tali lesioni possono comportare una invalidità che può essere temporanea, come i giorni in cui si deve portare un gesso o permanente, i danni fisici che residuano al soggetto danneggiato.
La distinzione tra queste due tipologie di danno è estremamente importante, anche perché, è bene ricordarlo, l’assicurazione è obbligata a risarcire i danni, o specificare i motivi per cui non ritiene i danni risarcibili, entro tempi differenti, ossia 60 giorni in caso di danno materiale e 90 giorni in caso di danno fisico.
Il termine inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato fornisce alla assicurazione tutti i documenti necessari alla valutazione del danno.
La procedura assicurativa può essere utilizzata anche nel caso in cui si rimanga coinvolti in un sinistro con un veicolo non assicurato, es. assicurazione scaduta, o nel caso in cui un veicolo non si fermi e non fornisca i dati.
In tali casi subentra il Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.).
La procedura assicurativa può risultare complessa e ricca di insidie, pertanto, è opportuno fornire i documenti e le spiegazioni in modo completo, anche per accelerare la procedura di risarcimento del danno.
Infine è bene evidenziare che le assicurazioni sono soggette al controllo dell’ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, a cui si ci può rivolgere in caso di problemi di gestione nella pratica assicurativa.
Infine è anche opportuno fare attenzione agli avvocati che vengono consigliati dalle stesse assicurazioni, spesso non hanno l’interesse ad inimicarsi la stessa assicurazione con cui collaborano, per questo è bene chiedere tutte le informazioni necessarie prima di affidare l’incarico.