L’avviso di conclusione delle indagini preliminari
Il fascicolo del P.M.
Chiunque sia l’indagato di un qualsiasi procedimento penale sarà sicuramente a conoscenza del fatto che la prima fase di esso, ed anche la più delicata, è costituita dalle indagini preliminari.
Tuttavia, ognuno di noi può essere oggetto di indagini da parte dalla Procura della Repubblica senza che ne sia a conoscenza. Il soggetto preposto ad effettuare le indagini preliminari è il Pubblico Ministero, il quale, dopo aver acquisito la notizia del reato ed averla iscritta nell’apposito registro, pone in essere tutte le attività che gli permettono di esercitare la propria azione penale nei confronti della persona oggetto delle indagini.
Questo avviene tramite lo svolgimento di una serie di accertamenti tecnici, svolti anche con l’ausilio di consulenti tecnici, esami, interrogatori, ispezioni, perquisizioni, sequestri ed intercettazioni. Il tutto deve essere accuratamente annotato e documentato per iscritto e nel suo insieme costituirà il cosiddetto “fascicolo del P.M.”, dal quale l’indagato, per mezzo del proprio difensore, può estrarre copia di ogni atto.
Il diritto di Difesa
Accade di frequente che, per svariati motivi, il soggetto in questione, oggetto delle indagini, non ne venga mai a conoscenza, oppure che ne venga a conoscenza solo perché raggiunto da una notificazione nel proprio domicilio. L’articolo 17 della Legge n. 479 del 16 dicembre 1999 ha introdotto, all’interno del codice di procedura penale, l’art. 415 bis, con cui si garantisce all’indagato la possibilità di esercitare in maniera concreta il proprio diritto di difesa prima ancora che il P.M. eserciti la sua azione penale nei suoi confronti.
Dopo che il Pubblico Ministero ha svolto le proprie indagini, infatti, ha la facoltà di imboccare diverse strade: può decidere di archiviare il procedimento penale poiché non sussistono gli elementi per procedere nei confronti dell’indagato, oppure può decidere di proseguire nell’esercizio della propria azione penale.Il P.M. può, infatti, se ritiene opportuno, ordinare la custodia cautelare personale dell’indagato o quella reale (cioè il sequestro di determinati beni reali) oppure può considerare esaustivo il quadro che è emerso nel corso delle indagini preliminari svolte e rinviare l’indagato a giudizio. E’ questo il caso in cui è necessario che venga notificato all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 415 bis del Codice di Procedura Penale che assolve alla sua funzione informativa, in quanto consente all’indagato di rivolgersi al proprio difensore di fiducia e mettere a punto una difesa personale completa prima ancora che abbia inizio il processo nei suoi confronti.
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari
Deve essere notificato all’indagato sottoposto alle indagini preliminari nella sua residenza ma anche al suo difensore di fiducia nominato. Qualora l’indagato non abbia ancora un difensore di fiducia o non lo abbia mai avuto, alla luce del fondamentale principio di cui all’art. 24, co. 2 della Costituzione, che riconosce l’inviolabilità del diritto alla difesa e lo assicura anche ai soggetti meno abbienti, il P.M. nomina un difensore d’ufficio al quale successivamente effettuerà la notifica dell’avviso 415 bis.
L’avviso ai sensi dell’art. 415 bis può avvenire per mezzo della consegna dell’atto a mani dello stesso indagato oppure per mezzo di un avviso del suo deposito presso la casa comunale tramite un’apposita comunicazione immessa nella cassetta della posta. Nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari viene esposto in maniera sommaria il fatto per il quale si procede nei confronti dell’indagato nonché le norme di legge che si considerano violate e infine viene precisata la data e il luogo in cui è stato commesso il fatto, oppure, se si tratta di un reato commesso in maniera continua, il P.M. indicherà l’arco di tempo in cui il reato è stato commesso (es. da Gennaio 2012 a Marzo 2013).
Il segreto istruttorio
Dalla data di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari il difensore dell’indagato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti dal fascicolo del P.M., fino a quel momento coperti dal segreto istruttorio, e conseguentemente ha un termine di venti giorni per opporsi alla decisione del P.M. L’avvocato difensore, dopo aver preso visione degli atti relativi alle indagini preliminari ha, infatti, la facoltà, entro venti giorni, di presentare una memoria con cui l’indagato chiede che il procedimento penale aperto nei suoi confronti venga archiviato o perché non ha commesso il reato che gli viene ascritto o per insussistenza del fatto.
Le richieste dell’indagato
Al fine di avvalorare la propria tesi, l’indagato può altresì produrre della documentazione a proprio favore, depositare investigazioni difensive, chiedere al PM gli atti di indagine ed, infine, chiedere di essere sentito dal P.M. per rilasciare dichiarazioni o essere sottoposto ad interrogatorio. Solo in quest’ultimo caso il P.M. è obbligato ad accogliere la richiesta dell’indagato: mentre, infatti, tutte le altre richieste possono essere accolte in maniera facoltativa, nel caso in cui l’indagato chieda di essere sottoposto ad interrogatorio, il P.M. non può rifiutarsi ed è obbligato a procedere.
Può avvenire che il P.M., dopo aver ricevuto le richieste da parte dell’indagato, decida di archiviare la notizia di reato, poiché la ritiene infondata. Nel qual caso, potrà chiedere al GIP (Giudice per le Indagini Preliminari), l’unico che ne abbia la facoltà, di disporne l’archiviazione. Con la ricezione degli atti da parte dell’indagato, il P.M. può anche decidere di disporre nuove indagini. Tuttavia, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta dell’indagato. Qualora tali indagini non bastassero, il P.M. ha la facoltà di chiedere al GIP un’ulteriore proroga per non più di sessanta giorni, ma il termine non può essere prorogato per più di una volta. Statisticamente, per la maggior parte delle volte, l’indagato che abbia ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari viene rinviato a giudizio e dovrà affrontare il processo.
Conclusioni
Per la sua natura fortemente informativa e garantista, l’avviso di conclusione rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare il diritto alla difesa di ciascun cittadino italiano, a prescindere dal fatto che sia colpevole o innocente rispetto alle condotte che gli vengono ascritte. Non appena si riceve una notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è, dunque, opportuno rivolgersi immediatamente al proprio difensore, atteso che il termine per opporsi a tale atto è brevissimo (lo ribadiamo, solo 20 giorni!) al fine di poter mettere a punto una efficace difesa prima dell’inizio del processo.
indagato x artt 348 e 640 sono reati gravi