Tra divieti normativi e divieti giurisprudenziali
Il fenomeno dell’anatocismo bancario consiste in una pratica, messa in atto in passato dagli gli istituti bancari, che comporta il calcolo di interessi su interessi scaduti. Si pensi per esempio all’interesse attivo su conti correnti o all’interesse passivo su un mutuo bancario.
Si parla anche, in tal caso, di interessi composti, in quanto gli interessi maturati si capitalizzano, andando così ad aggiungersi alla somma a debito.
E ciò, in passato, avveniva nel seguente modo: gli interessi del debitori venivano liquidati ogni trimestre, mentre quelli a credito con frequenza annuale. In tal modo si creava uno sbilanciamento degli interessi debitori con conseguente formazione di ulteriori interessi passivi.
L’anatocismo bancario è un fenomeno complesso e dal significato non sempre univoco e la cui disciplina è stata oggetto di svariate disposizioni legislative, nonché di disparate pronunce giurisprudenziali. E ciò si è tradotto ovviamente in un alto numero di processi giudiziari tra banche e correntisti.
Usi normativi o negoziali? Il dibattito
Il dibattito sull’anatocismo ha investito negli ultimi anni soprattutto il settore bancario.
L’articolo 1283 c.c. comprova che esistono almeno 3 tipi di anatocismo:
- giudiziale: solo dal giorno della domanda giudiziale;
- convenzionale: solo per effetto di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno 6 mesi;
- usuale: ovvero con specifico riferimento agli usi normativi diffusi prima dell’entrata in vigore del codice civile, a condizione che abbiano le comuni caratteristiche.
Il dibattito sull’anatocismo bancario è nato poiché ci si è chiesti se le Norme Bancarie Uniformi (N.B.U.) potessero essere considerate usi normativi e quindi, per questa via, derogare alle stringenti condizioni di cui all’articolo 1283 del codice civile (norma che regola in via generale la disciplina dell’anatocismo).
Il problema nasce dall’articolo 7 N.B.U. che prevedeva la capitalizzazione trimestrale attiva (per le banche) e la capitalizzazione annuale passiva (per il cliente); per lungo tempo, questa clausola è stata considerata valida ed equa dalla giurisprudenza, in quanto valutata alla stregua di un uso normativo.
Col passare del tempo si è iniziata a porre la questione se le norme bancarie uniformi fossero davvero usi normativi.
Secondo le S.U. della Corte di Cassazione, le N.B.U. non devono essere qualificate quali usi normativi ma piuttosto come usi negoziali, in quanto mancano del carattere del c.d. opinio iuris ac necessitatis, trattandosi di clausole contenute in moduli predisposti unilateralmente dalle banche e l’atteggiamento del cliente è tutt’altro che una spontanea adesione, poiché l’accettazione di quelle clausole era condizione imprescindibile per il sorgere di quel rapporto.
Inoltre, l’articolo 1283 fa riferimento ad usi diffusi prima dell’entrata in vigore del codice e le norme bancarie uniformi, pur se costituissero usi normativi, sono successive.
La sanatoria in favore delle banche
Il legislatore, nel tentativo di confortare le banche (che altrimenti si sarebbero viste costrette a restituire gli indebiti percepiti fino ad allora, salvo il limite della prescrizione) è intervenuto con decreto legislativo n. 342/99, introducendo nell’articolo 120 del Testo unico bancario un’importante previsione con la quale fa salve tutte le clausole di capitalizzazione trimestrale convenute fino a quel momento, e rinviando al contempo alla delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale di credito e risparmio) la disciplina dell’anatocismo bancario con il limite di rispettare la bilateralità della prestazione.
Di fronte a questa sanatoria, è stato sollecitato dalla giurisprudenza l’intervento della Corte Costituzionale, che ha dato un apporto indispensabile dichiarando l’illegittimità costituzionale del suddetto decreto per eccesso di delega.
Nel 2004, la Suprema Corte di Cassazione interviene nuovamente confermando l’orientamento precedente: la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata frutto di un uso negoziale, pertanto vi è il contrasto con l’art 1283, che consente l’anatocismo solo a certe condizioni.
Acclarata la nullità di queste clausole, le banche cambiano impostazione e iniziano ad applicare la capitalizzazione annuale prevista per gli interessi a credito del correntista anche per quelli a debito, sperando, inoltre, che la giurisprudenza sia benevola con loro almeno nella individuazione del dies a quo per la proposizione da parte dei clienti dell’azione ex art. 2033 (che disciplina il c.d. indebito oggettivo).
La giurisprudenza, tuttavia, si dimostra di contrario avviso: infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2010 dichiarano nulla anche la capitalizzazione annuale per gli interessi a debito, ritenendo che assurgesse neanche alla stregua di un uso negoziale (che prevedeva la capitalizzazione trimestrale a debito e annuale a credito); pertanto, andavano ricalcolati gli interessi a debito del correntista e non era ammessa alcuna capitalizzazione.
Il divieto di anatocismo bancario
Dopo un lungo confronto “a distanza” con la giurisprudenza civile, il legislatore, con la legge di stabilità 2014, modifica l’art. 120 T.U.B. (Testo unico bancario) (la cui lett. b) prevede espressamente che
“gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre ulteriori interessi, che al contrario, nelle successive operazioni di capitalizzazione andranno calcolati solo sulla sorte capitale”
confermando il divieto di anatocismo bancario: secondo tale norma, infatti sarà il C.I.C.R. a dover stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi, purché venga prevista la stessa periodicità nell’accredito e nell’addebito.
La giurisprudenza che si è pronunciata successivamente è stata abbastanza netta sul punto e ha rilevato come attualmente l’anatocismo bancario è vietato, in quanto il citato art. 120 T.U.B. consente unicamente la contabilizzazione e non più la capitalizzazione degli interessi (in sostanza, quando vengono contabilizzati gli interessi, questi non confluiscono come in precedenza nella quota capitale, ma vengono contabilizzati a parte. La capitalizzazione degli interessi non viene conteggiata. In questo modo il “monte interessi” non si capitalizza e non si mescola con il capitale principale che ha origine dal prestito della banca ed è legittimamente produttivo di frutti ex art. 821 c.c.).