Il reato di truffa, come tutelarsi, cosa prevede la legge
In molti decidono di acquistare un’auto usata anziché nuova. Ma che si può fare per tutelarsi nel caso in cui, dopo l’acquisto di un’auto con pochi chilometri, all’apparenza perfetta, si scopre – magari per un caso – che il venditore o chi per esso ha manomesso il tachimetro diminuendo il numero dei chilometri percorsi dal mezzo? In questo caso la legge riserva al malcapitato varie possibilità di tutela sia penale che civile.
Tutela penale
Sotto questo aspetto il cittadino ha la possibilità di presentare una querela contro il frodatore. La querela va depositata entro 3 mesi presso i carabinieri, la polizia o la procura della repubblica.
Commette, infatti, il reato di truffa quel venditore che, mediante l’alterazione del reale chilometraggio di un’autovettura, eseguita con intervento sul relativo tachimetro, faccia apparire una percorrenza chilometrica di gran lunga inferiore a quella reale, così inducendo in errore l’acquirente sulle reali condizioni di usura del mezzo e sulla congruità del prezzo pattuito.
Tribunale di Ferrara – Sezione penale – Sentenza 28 maggio 2019 n. 513.
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro”).
Truffa – art. 640 c.p.
Tutela civile
Da questo punto di vista l’acquirente può recedere dalla vendita oppure chiedere un risarcimento del danno pari alla differenza tra il prezzo versato e quello dell’effettivo valore del bene.
Responsabile e garante è il concessionario di auto usate se ha venduto l’auto al cliente. In questo caso non può scaricare la colpa della truffa sull’ex proprietario. Nel caso in cui, invece, il rivenditore sia stato un semplice intermediario, senza intervento nella vendita (è il caso del conto vendita) il truffato dovrà agire nei confronti del vecchio titolare del mezzo.
Cosa fare per scoprire l’inganno prima della vendita
La cosa migliore è accertarsi prima dell’acquisto che non ci siano manomissioni, anche se è impresa ardua scoprire il ‘taroccamento’. Alcuni accorgimenti, tuttavia, possono risultare di aiuto in questo senso.
Una cosa da fare potrebbe essere rivolgersi ad un esperto che controlli le parti usurate della vettura per verificare se risultano compatibili con il chilometraggio presentato. Questa correlazione (usura/chilometri) non è tuttavia facile da accertare e soprattutto non offre una certezza oggettiva insindacabile.
Un sistema sicuramente più preciso è invece quello di verificare i tagliandi di revisione obbligatoria. Ciò però è efficace solo nelle auto che abbiano superato i quattro anni di età. La prima revisione, infatti, deve essere effettuata allorché l’auto abbia compiuto i quattro anni dall’immatricolazione mentre dopo la cadenza diventa biennale.
In occasione di ogni revisione, viene registrato dall’operatore l’esatto numero di chilometri percorsi dall’auto. Questo dato viene poi inviato per via telematica dal centro revisione veicoli che ha effettuato la revisione al Centro elaborazione dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione.
Una facile verifica online
A quel punto le informazioni scaturenti dalla revisione dell’autovettura sono pubbliche e visibili attraverso il sito accessibile a tutti ilportaledellautomobilista.it del Ministero Trasporti, dove è sufficiente indicare il numero di targa della vettura per le informazioni e vedere cosa è successo. Basta cioè controllare che il numero di chilometri non sia uguale o addirittura inferiore alla precedente revisione.
E per le auto che ancora non hanno compiuto i quattro anni di vita? Cosa può essere di aiuto per evitare spiacevoli sorprese? La scelta più oculata è sicuramente quella di prediligere i mezzi che presentano un libretto dei tagliandi rilasciato in officine autorizzate dalla casa costruttrice.
Dott.ssa Chiara Bennati