Chi lo paga, i casi di esenzione o riduzione, la tabella, importo e modalità di versamento
Una vera e propria Tassa
Affrontare qualsiasi tipo di contenzioso giuridico non significa solo sostenere le spese relative alla parcella del proprio difensore poiché qualunque procedimento di natura giurisdizionale, sia civile che amministrativa, ma anche tributaria e in parte penale, è soggetto al pagamento delle cosiddette spese di giustizia.
Esse sono disciplinate dal D.P.R. n. 115 del 30 Maggio 2002, anche conosciuto come “Testo unico in materia di spese di giustizia”, lo stesso decreto che disciplina l’istituto del Gratuito Patrocinio.
In particolare l’iscrizione di una causa a ruolo necessita il pagamento del contributo unificato, un istituto tributario fondato con lo scopo di accorpare in un unico pagamento le varie voci di spesa previste prima del 2002, quali l’imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.
Si tratta di una vera e propria “tassa” che si è obbligati a pagare nel momento in cui ci si reca in Cancelleria per depositare il fascicolo che darà il via al giudizio.
Esso è dovuto per ciascun grado di giudizio ad eccezione delle esenzioni previste all’art. 10 del D.P.R. 115.
Infatti, sono soggetti al pagamento del Contributo Unificato le cause civili, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sia quelle sorte dopo l’entrata in vigore del D.P.R. sia quelle già preesistenti.
E’ obbligatorio nelle cause di tipo amministrativo, tributario e nei procedimenti penali solo nel caso in cui sia chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni.
L’importo e la tabella per scaglioni
L’entità del contributo unificato è stabilita sulla base di una tabella che valuta il valore delle cause e le raggruppa in scaglioni. Per ciascuno di questi scaglioni ne corrisponde uno di valore diverso;
Giudizi ordinari:
- va da un minimo di € 43,00 per le cause di valore inferiore ad € 1.100,00, ad un massimo di € 1.686,00 per le cause che hanno un valore superiore ad € 520.000,00.
Giudizi dinnanzi alle Commissioni Tributarie:
- può andare da un minimo di € 30,00 per cause inferiori al valore di € 2.583,28 fino ad un massimo di € 1.500,00 per cause che superano i 200.000,00 € di valore.
La Tabella Completa aggiornata al 2017.
IMPORTANTE. Si tenga presente che la Legge 12 novembre 2011, n. 183 cosiddetta legge di stabilità 2012, all’art. 28 prevede l’aumento di 1/2 (metà) per i giudizi di impugnazione ed è aumentata del doppio sui processi davanti la Corte di Cassazione.
Il Cancelliere, al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, verifica il valore della causa che deve essere specificato agli atti, l’esistenza della ricevuta di versamento che deve essere apposta sul fascicolo e la congruità dell’importo del contributo unificato sulla base dello scaglione al quale appartiene la causa.
In caso di omesso o insufficiente pagamento viene disposta l’integrazione del contributo e vengono calcolati gli interessi a decorrere dalla data di deposito del fascicolo in Cancelleria.
Nel caso in cui una delle parti modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale, con conseguente aumento del valore della causa, essa ha l’obbligo di farne espressa dichiarazione e a pagare l’integrazione del contributo unificato.
Novità della Legge di Stabilità 2013
Il T.U. sulle Spese di Giustizia, al comma 1° quarter dell’art. 13 prevede, a partire dal 31 gennaio 2013, l’introduzione di un ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato, nel caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile. Tale importo vuole fare da deterrente ad un ricorso eccessivo alle impugnazioni.
Casi di esenzione o riduzione
Il D.L. n. 98 del 06 luglio 2011 ha introdotto l’obbligo del pagamento del contributo unificato anche a procedimenti giuridici che fino a quel momento ne erano esenti. Per altri, invece, ne ha stabilito uno di importo fisso.
Sono esenti dal pagamento i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e coloro che nell’ultima dichiarazione dei redditi, possiedono un reddito che non superi tre volte il limite previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio, attualmente di € 11.528,41.
I procedimenti “nuovi” al pagamento del Contributo Unificato sono:
- i procedimenti per regolamento di competenza e giurisdizione, per i quali è dovuto secondo il valore della causa;
- i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore ad € 2.500,00;
- i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ed i procedimenti in materia di separazione di coniugi e divorzio. Per questi ultimi tre tipi di giudizi il valore è fisso ed è di €. 43,00.
Altri procedimenti esenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 98 e poi diventati anch’essi oggetto di pagamento del c.u. sono: i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali e i procedimenti di opposizione a decreti di pagamento emessi dal magistrato e quelli di opposizione avverso il rigetto di ammissione a spese dello Stato. Di € 168,00 è l’importo fisso del contributo unificato da pagare per i procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione, da aggiungere ad un altro, dovuto secondo il valore della causa.
Infine nei processi speciali, quali il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio avanti il Tribunale del Lavoro e in quello di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il contributo unificato viene stabilito basandosi sul valore della causa ridotto alla metà.
Ma la novità più importante introdotta dal D.L. n. 98 è l’obbligo del pagamento del c.u. anche per i giudizi avanti le Commissioni Tributarie. Ai sensi dell’art. 12 co. 5 del D.L.vo n. 546/92, infatti, il valore della cause avanti le Commissioni Tributarie corrisponde all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate ad esso.
Continuano a restare, invece, esenti i procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole e quelli comunque riguardanti la stessa, quelli relativi ad interruzione volontaria della gravidanza, i procedimenti in materia di espulsione di straniero, di recupero crediti professionali difensori d’ufficio, in tema di interdizione e di equa riparazione, nonché il processo di rettificazione di stato civile.
Modalità di versamento
Può essere pagato presso gli Uffici Postali, utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale, oppure presso le banche utilizzando l’apposito modello F23, e infine presso tutte le tabaccherie e gli agenti della riscossione. Nel caso in cui venga acquistato in tabaccheria, questa rilascia un contrassegno adesivo che deve essere apposto sul fascicolo da depositare, a conferma dell’avvenuto pagamento. In quanto un vero e proprio tributo, esso si configura come una spesa deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Le ragioni dell’introduzione del c.u. da parte del legislatore muovono dall’intenzione di riunire (unificare, per l’appunto) tutte le tasse previste prima di allora, in un unico pagamento ed eliminare, quindi, l’uso delle marche da bollo. Tuttavia, il risultato è stato raggiunto solo in parte, poiché al momento dell’iscrizione della causa a ruolo è necessario fornirsi anche di una marca da bollo di 8 € e delle marche per la notifica. Inoltre è previsto anche il versamento dei diritti per il rilascio di copie.
Ne consegue che il c.u. si profila come una “nuova tassa”, da aggiungere a quelle già esistenti, che tutti i cittadini devono pagare se vogliono affrontare un procedimento giuridico.
come si fa a pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione a cui sono stato condannato con sentenza con cui il giudice di appello ha rigettato il mio appello incidentale ?
In posta non ho trovato modelli prestampati e l’F23 bisogna compilarlo. Potrei sapere il c/c della Tesoreria di Milano per poter effettuare il contributo unificato? Grazie