Strumento moderno utilizzato anche in materia Lavoro
Elementi contrattuali e volontà tra le parti
Conosciuto più comunemente come contratto di fornitura, è disciplinato dal Codice Civile agli artt. 1559 – 1570, e si caratterizza per la presenza di pochi elementi che però lo contraddistinguono nettamente dalle altre fattispecie contrattuali. I soggetti prendente parte, chiamati “somministrante” e “somministrato” si caratterizzano per la volontà consensuale con cui hanno stipulato il contratto di somministrazione. Questo infatti, non può essere unilaterale ma necessita la volontà chiara ed esplicita espressa da ambedue le parti, una di ricevere un bene o un servizio e l’altra di prestarlo.
Nella vita di tutti i giorni siamo soggetti ed oggetti inconsapevolmente coinvolti in decine di contratti di somministrazione. Basterà elencare gli elementi distintivi per riconoscerne la presenza in moltissimi aspetti delle nostre vite.
Come già sottolineato, perché si configuri tale, è essenziale il consenso delle parti di sottoscriverlo.
La parte ricevente la prestazione è chiamata somministrato, quella che invece lo eroga viene definita somministrante.
Altro elemento essenziale è costituito dalla continuità della prestazione oggetto dello stesso. La prestazione, infatti, deve essere ripetuta periodicamente nel tempo, altrimenti dovremmo parlare di semplice contratto di compravendita che si instaura e si conclude contestualmente ed istantaneamente.
La prestazione continuativa da parte del somministrante presuppone il corrispettivo di un prezzo dal somministrato. Ecco palesarsi un altro elemento essenziale: l’onerosità. Quindi una parte si obbliga a pagare il prezzo stabilito a favore dell’altra che a sua volta si obbliga ad eseguire una prestazione in un preciso periodo di tempo.
Differenza col contratto a consegne ripartite
E’ importante sottolineare la differenza tra le due tipologie. Nel primo, si manifesta distintamente il bisogno del somministrato di disporre del servizio erogato dal somministrante per lo svolgimento delle propria attività che, quindi, deve essere duraturo, continuo, ripetuto nel tempo.
Nel secondo, invece, non c’è l’essenzialità di tale servizio che, quindi, potrebbe esaurirsi in un’unica prestazione. Per la presenza di tutti gli elementi appena elencati si configurano come contratti di somministrazione i contratti di fornitura dei cosiddetti servizi essenziali:
- gas;
- luce;
- acqua;
- telefono;
- abbonamenti vari (es. giornali, riviste, periodici);
di cui il soggetto richiedente ha bisogno di disporre o comunque decide di voler disporne in maniera continuativa.
Le tipologie
Come già detto, è possibile riconoscere contratti di somministrazione in molteplici aspetti delle nostre vite. Oggetto, entità e durata della prestazione devono essere oggetto dell’accordo tra le parti.
Sull’oggetto della prestazione è stato ampiamente discusso; possiamo distinguere in definitiva l’erogazione di un bene tangibile il quale può essere un bene mobile o immobile (es. riviste in un abbonamento) o di un servizio (es. utenza telefonica). Circa l’entità della prestazione, quando è possibile, è lo stesso ricevente a stabilire il quantitativo a lui necessario oppure può limitarsi a definire un limite minimo e massimo entro il quale il somministrante può impegnarsi ad erogare la prestazione. In caso contrario ed in assenza di accordo tra le parti, si presume che la quantità di bene o servizio venga erogata in risposta al normale fabbisogno di chi lo richiede.
Ad esempio nel contratto di fornitura di acqua, luce o gas, il somministrato non può stabilire a priori la quantità di bene di cui ha bisogno. Si presume che il somministrato utilizzerà la quantità di bene secondo il proprio fabbisogno. E’ questo il caso particolare in cui il somministrante eroga il servizio sulla base di un “impegno di potenza” sul quale il somministrato può fare affidamento e decidere la quantità precisa di cui usufruire. Pensiamo, ad esempio, invece, all’abbonamento ad un periodico. Il somministrante è la casa editrice, il somministrato è l’abbonato. Quest’ultimo può decidere il numero di uscite che intende ricevere e di conseguenza il numero di uscite che pagherà, potendolo decidere a priori.
Relativamente al prezzo, invece, si possono distinguere due tipologie: (art. 1562 c.c.):
- a carattere periodico;
- a carattere continuativo.
Nel primo, il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni ed in proporzione a ciascuna di esse. Un esempio di tale tipologia è la somministrazione annuale di gasolio ad un’impresa. Nella somministrazione a carattere continuativo, il prezzo è pagato secondo le scadenze d’uso.
Circa la durata, il periodo di riferimento normalmente è quello del perfezionamento. La durata può anche essere indeterminata e di solito, soprattutto se si tratta di contratti di forniture, lo è, oppure si può stabilire una scadenza dopo un certo periodo di tempo.
Le fattispecie
Ed ancora, nell’ambito del più generico contratto di somministrazione si possono distinguere due fattispecie:
- la somministrazione di consumo;
- la somministrazione d’uso.
La distinzione è relativa al passaggio di proprietà o meno dell’oggetto della prestazione in capo al somministrato, cioè chi ne usufruisce.
Nel primo, il somministrato ha solo la possibilità di godere dell’oggetto della prestazione senza diventarne il proprietario. Il proprietario della cosa resta, infatti, il somministrante.
Nella somministrazione di consumo, invece, il somministrato diventa proprietario dell’oggetto della prestazione nel momento in cui ne usufruisce, conseguenze annesse. La distruzione, la perdita o il deterioramento dell’oggetto della prestazione successivamente l’erogazione è in capo al beneficiario che ne è diventato il proprietario.
Le cause di estinzione
Infine, circa le cause di estinzione, esse sono le stesse che valgono per le altre tipologie contrattuali. Questo, può infatti estinguersi causa inadempimento intervenuto da parte di una delle due parti ma anche per richiesta di risoluzione, o naturalmente, per scadenza.
L’inadempimento può essere posto in essere sia del somministrante in una delle prestazioni, sia dal somministrato che si rende inadempiente non pagando il giusto corrispettivo. In caso di inadempimento lieve questo può essere sospeso, in caso di inadempimento grave può essere risolto. Pensiamo a quello di fornitura di gas, luce o acqua: il mancato pagamento di una fattura causa la sospensione della fornitura stessa. Le parti possono, poi, decidere congiuntamente e consensualmente di inserire nel contratto di somministrazione le seguenti clausole:
- il patto di preferenza;
- il patto di esclusiva.
Con il patto di preferenza il somministrato si obbliga a dare la preferenza, a parità di condizioni, nei confronti dello stesso somministrante nella stipula di un successivo contratto con stesso oggetto.
Il patto di esclusiva può essere inserito in favore dell’una o dell’altra parte. Con il patto di esclusiva in favore del somministrante, il somministrato si obbliga a non ricevere da parte di terzi prestazioni dello stesso tipo. Con il patto di esclusiva in favore del somministrato, il somministrante si obbliga a non compiere forniture della stessa natura ad altri soggetti nella zona per cui l’esclusiva è concessa.